Con il termine piuttosto accattivante di “4 You” si intendono di solito quei contratti o piani finanziari che sono stati ritirati da tempo dal mercato, ma che allo stesso tempo vengono sottoscritti da cittadini ignari dei rischi a cui stanno andando incontro: molti tribunali del nostro paese si sono espressi su questa fattispecie, l’ultimo in ordine temporale è stato quello di Parma. Che cosa si è deciso nello specifico?
Secondo i giudici emiliani, non può essere accolta la domanda di nullità per indeterminatezza dell’oggetto di un contratto di questo tipo, più precisamente quello che una risparmiatrice siglò una decina di anni fa con una banca (nella sentenza, come accade di consueto, non sono state rese note le generalità). Lo stesso discorso è valso per la domanda relativa alla restituzione di tutte quelle somme che erano state pagate fino ai giorni nostri, ben trentamila euro per la precisione. Come ha messo in luce la Confconsumatori, si tratta di una sentenza di un peso e di una importanza notevoli. In effetti, con la clausola contrattuale di questo caso, la cliente coinvolta doveva addirittura pagare all’istituto di creduto una forte penale e gli interessi per estinguere il rapporto in maniera anticipata.
Questa clausola è stata ritenuta nulla dal tribunale parmense, in quanto contraria a quanto disposto dall’articolo 1469 bis del codice civile (“Dei contratti del consumatore”): in particolare, il numero cinque del terzo comma è il riferimento più importante in questo senso, dato che si sta parlando della vessatorietà della pattuizione. La classica tesi della nullità dei contratti 4 You e My WaY non è stata accettata stavolta, ma un giudizio identico era stato pronunciato anche da altre corti d’appello, visto che non può che essere normale il fatto che un cliente receda dal contratto o reclami i titoli acquistati senza alcuna penalità da pagare. Le altre situazioni simili non potranno tenere conto delle disposizioni appena elencate.