Tutte le rendite che hanno a che fare con gli infortuni e le malattie professionali sono state nuovamente liquidate: in base a quanto disposto da una recente circolare dell’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), questa operazione va a riguardare direttamente due settori, vale a dire quello industriale e quello agricolo, senza dimenticare le casalinghe, i medici del reparto radiologia e i tecnici sanitari. In pratica, si è provveduto ad aggiornare i valori, in modo da renderli validi dal 1° gennaio (industria, agricoltura e settore domestico) e dal 1° luglio (professioni del settore sanitario) di quest’anno.
Se invece si fa riferimento alle rendite per le inabilità di tipo permanente, la retribuzione media giornaliera dell’industria è pari a 73,885 euro, con i limiti retributivi annui (sia quello minimo che quello massimo) compresi tra i 15.514,80 e i 28.813,20 euro. Spostando l’attenzione sul settore primario, questa stessa retribuzione sarà di 23.414,89 euro l’anno: nel caso di un lavoro subordinato a tempo determinato, il calcolo in questione si dovrà basare sulla retribuzione annua convenzionale, diversamente dalle assunzioni a tempo indeterminato, per cui bisogna considerare sia la soglia minima che quella massima in relazione al pagamento. Nella malaugurata ipotesi di un decesso, allora subentrerà un assegno una tantum, con l’ammontare complessivo per l’industria e l’agricoltura pari a 2.046,81 euro.
I radiologi hanno un interesse particolare in tal senso, visto che esiste la possibilità di essere colpiti dai raggi X oppure dalle sostanze radioattive. Un’altra cifra da ricordare che l’Inail ha menzionato nel suo documento è quella relativa all’assegno per l’assistenza personale di tipo continuativo: c’è sempre uno specifico assegno per l’opera prestata, il quale ha beneficiato di una rivalutazione identica in termini percentuali rispetto alle rendite del settore industriale e di quello agricolo (483,37 euro). L’istituto invierà ai soggetti interessati la comunicazione relativa alla nuova liquidazione delle rendite, indicando quale sarà il conguaglio effettivo.