Ai fondi pensione complementare possono accedervi tutti i lavoratori (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi). I fondi pensione complementare sono: negoziali, aperti e PIP. I primi sono creati tramite la contrattazione tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, i secondi sono istituiti e gestiti da banche, finanziarie o altre società di intermediazione, i PIP (piani individuali pensionistici) sono istituiti e gestiti da compagnie assicurative.
La contribuzione al fondo pensione complementare può avvenire attraverso il versamento di differenti tipologie di contributi. Innanzitutto, tramite il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Il lavoratore può inoltre versare i propri risparmi (contributi volontari) oppure far versare al datore di lavoro la parte di propria competenza trattenuta direttamente in busta paga. In questo caso, per coloro che sono iscritti ai fondi pensione negoziali, scatta l’obbligo del versamento da parte del datore di lavoro del contributo a suo carico come previsto dal CCNL applicato.
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari, il termine “rischio” indica la variabilità del rendimento di uno strumento finanziario in un determinato periodo di tempo. Se uno strumento presenta un livello di rischio basso, vuol dire che il suo rendimento tende a essere relativamente stabile nel tempo; uno strumento con un livello di rischio alto è invece soggetto nel tempo a variazioni anche significative (in aumento o in diminuzione). Questo vuol dire che il valore dell’investimento potrà salire o scendere e che l’ammontare della pensione complementare non è predefinito.
I gestori finanziari sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investimento fissate dall’organo di amministrazione del Fondo pensione.
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Oltre al rendimento, un elemento importante da considerare è anche il trattamento fiscale fortemente agevolato di cui si può godere non solo al pensionamento, ma anche nel caso intervengano necessità nel corso della vita lavorativa (ad es. anticipazioni per spese sanitarie).
Altra nota importante riguarda la deducibilità dei contributi versati ad un fondo pensione complementare. I contributi versati al fondo pensione complementare sono infatti deducibili dal proprio reddito complessivo nel limite di € 5.164,57 all’anno. Tale limite si innalza per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007.
Qualora al fondo pensione fossero versati importi superiori a quelli deducibili annualmente, gli stessi, se comunicati al Fondo medesimo, non verranno nuovamente sottoposti a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni (anticipazioni, riscatti, pensionamento).
I rendimenti dei fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva agevolata rispetto ad altre forme di investimento. L’imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.