Uno degli ultimi interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni importanti sul cosiddetto cedolino elettronico: in estrema sintesi, il dicastero del Welfare ha espresso il suo parere favorevole nei confronti di tale strumento, oltre al suo utilizzo, visto che lo si potrà andare a consegnare in vari modi, in primis attraverso la posta elettronica (non necessariamente la Pec, quella certificata), ma anche con un’area riservata di un portale internet a cui accedere con delle opportune credenziali. In pratica, Via Veneto ha voluto rispondere ai dubbi espressi dai consulenti del lavoro, intenzionati a conoscere alcune delucidazioni a tal proposito. In particolare, la curiosità riguardava la possibilità per il datore di lavoro privato di fare riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 4 del 1953 (“Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga”).
Il riferimento deve andare alla consegna del prospetto paga, alla luce della realtà già affermata dei cedolini elettronici nelle pubbliche amministrazioni del nostro paese. L’alternativa del sito web oltre alla posta elettronica certificata è stata richiesta a gran voce e il ministero ha accontentato i consulenti. La domanda specifica contemplava la collocazione dei prospetti di paga elaborati volta per volta (il versamento avviene a cadenza mensile con un bonifico bancario o con un altro strumento), con questi ultimi da consultare e scaricare soltanto da parte del dipendente direttamente interessato grazie a una password personale.
Secondo la visione del dicastero, tutto questo è ampiamente possibile. In effetti, la consegna rimane legittima nell’ipotesi ulteriore: tra l’altro, la stessa situazione si verifica in maniera analoga anche in altre certificazioni fiscali che fanno capo al sostituto d’imposta, visto che non è stato ravvisato nessun tipo di divieto di trasmettere al dipendente il documento per posta elettronica anche non certificata. L’unica garanzia che va rispettata è quella della disponibilità del prospetto stesso e della sua materializzazione.