Tutte quelle società cooperative che possono essere ricomprese nel campo di applicazione previsto dal Dpr 602 del 1970 non sono soggette alle assicurazioni per quel che riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (meglio nota con l’acronimo Cigs) e nemmeno alla mobilità: questo discorso deve essere fatto anche e soprattutto per le cooperative che sono attive nei porti marittimi. Il decreto in questione è quello che ha come oggetto il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.
Quali sono i requisiti specifici da rispettare in tal senso? L’obbligo relativo alla contribuzione (per tale cassa integrazione ammonta a 0,9 punti percentuali) prenderà il via per i portuali solamente a partire dal prossimo 1° gennaio. In effetti, si tratta del risultato della legge di riforma appena introdotta: il terzo comma dell’articolo 3 della Legge 92 del 2012 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”) ha ampliato la copertura in questione alle società che derivano dalla trasformazione delle compagnie attive nei porti del nostro paese.
Tutti i chiarimenti a cui si sta facendo riferimento si possono facilmente ricavare da uno degli ultimi messaggi dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), vale a dire il numero 19155. L’ente in questione ha voluto infatti rispondere a un quesito posto da una sua sede regionale, la quale era intenzionata a conoscere la possibilità o meno di ottenere una deroga alla disciplina generale delle cooperative. Nello specifico, la questione ha riguardato i portuali, ai sensi di quanto contenuto nell’articolo 16 della Legge 84 del 1994, quella che ha riordinato la legislazione in materia (“Operazioni portuali”). Neanche per tali società è dunque consentito l’accesso alla mobilità di tipo indennizzato, in correlazione al pagamento dei contributi che sono dovuti per questo scopo.