Le ferie non godute beneficiano di solito di un compenso sostitutivo: ebbene, come stabilito di recente dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il periodo in questione non può essere tassato, visto che si sta parlando di un vero e proprio risarcimento, di conseguenza si può ottenere il rimborso di quanto è stato trattenuto in maniera indebita nel corso degli anni. La Ctr laziale non ha fatto altro che accogliere la richiesta di rimborso per quel che riguarda le ritenute fiscali non legittime che sono state trattenute su questa specifica indennità. Tutti i datori di lavoro dovranno quindi tenere conto di una disposizione simile.
D’altronde, basta leggere il secondo comma dell’articolo 6 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Dpr 917 del 1986) per capire meglio la situazione. Tale norma, infatti, stabilisce che la tassazione è valida solamente per quelle indennità che sono state conseguite a fronte di perdite di reddito, mentre non si possono prendere in considerazione quelle che non prevedono un suo aumento. Le ferie annuali e i riposi settimanali sono dei diritti dei lavoratori che non possono essere soppressi, visto che servono a proteggere e tutelare la loro salute come bene primario, pertanto le imposte dirette non hanno alcuna ragione di esistere.
Se poi il dipendente stesso non può fruire delle ferie per un motivo qualsiasi, anche in base a una sua decisione volontaria, si ha a che fare con un fatto illecito, il quale comporta il diritto a ricevere una indennità. Quest’ultima è composta dalla normale retribuzione, maggiorata dai compensi per lo stress fisico e quello psichico. In pratica, si sta parlando di una reintegrazione di una decurtazione del patrimonio, il cosiddetto danno emergente: l’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), in particolare, non può essere applicata. Sempre secondo la Commissione Tributaria Regionale, infine, è necessario tracciare una distinzione tra l’indennità della retribuzione ordinaria e la sua maggiorazione.