C’è un’importante precisazione che bisogna fare necessariamente per quelle società cooperative che sono attive in ambito portuale: in effetti, queste ultime non sono tenute in alcun modo al pagamento dei contributi che si riferiscono alla cassa integrazione. Da dove deriva questa constatazione? La spiegazione la si può avere dalla lettura accurata del recente interpello del Ministero del Lavoro, molto impegnato in questi giorni proprio sul fronte degli ammortizzatori sociali. Il documento in questione, infatti, è intervenuto prontamente per rispondere in maniera adeguata alle richieste della Filt-Cgil, la quale aveva chiesto delle delucidazioni proprio in merito all’applicabilità o meno dell’obbligo di contribuzione in questi casi. La cassa integrazione presa in esame è la cosiddetta Cig (l’acronimo sta a indicare la Cassa Integrazione Guadagni), prevista in modo espresso dalla Legge 407 del 1990 (il testo normativo dedicato alle assunzioni agevolate.
Un’altra legge che si può sfruttare in questo senso è la 84 del 1994, vale a dire il riordino della legislazione in materia portuale, visto che si sta parlando delle cooperative nata dalla trasformazione di queste società. Il quesito riguardava il caso in cui fosse ancora possibile parlare di obbligo contributivo anche nell’ipotesi delle nuove modalità relative all’erogazione delle indennità per quel che concerne il mancato avviamento al lavoro. In pratica, si è fatto riferimento alla tutela destinata ai lavoratori portuali che sono soliti prestare la loro attività in via temporanea.
Più precisamente, bisognava capire se l’obbligo fosse applicabile anche alle aziende di tipo industriale che presentano un’attività lavorativa a orario ridotto oppure delle sospensioni della stessa. Come ha spiegato il dicastero del Welfare, l’indennità viene erogata solamente a quei lavoratori portuali che svolgono il loro lavoro temporaneamente, con un campo di applicazione differente e minore rispetto a quello consueto. La stessa indennità, inoltre, deve essere considerata di carattere speciale rispetto alla Cig, dato che alcuni obblighi possono tranquillamente essere esclusi.