Non presentarsi a un appuntamento non è certo un gesto educato, ma rischia di essere pagato caro in sede di conciliazione obbligatoria: come ha spiegato il Ministero del Lavoro, infatti, quando il dipendente non si presenta all’appuntamento in questione per tale procedura, il datore di lavoro ha la possibilità di disporre il licenziamento in maniera immediata. L’assenza giustificata, al contrario, comporta una sospensione massima pari a quindici giorni. Quali sono le giustificazioni ammesse dal Welfare?
Ministero del Lavoro
Cedolini elettronici, è valido anche il sito web con password
Uno degli ultimi interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni importanti sul cosiddetto cedolino elettronico: in estrema sintesi, il dicastero del Welfare ha espresso il suo parere favorevole nei confronti di tale strumento, oltre al suo utilizzo, visto che lo si potrà andare a consegnare in vari modi, in primis attraverso la posta elettronica (non necessariamente la Pec, quella certificata), ma anche con un’area riservata di un portale internet a cui accedere con delle opportune credenziali. In pratica, Via Veneto ha voluto rispondere ai dubbi espressi dai consulenti del lavoro, intenzionati a conoscere alcune delucidazioni a tal proposito. In particolare, la curiosità riguardava la possibilità per il datore di lavoro privato di fare riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 4 del 1953 (“Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga”).
La Cassa Integrazione Guadagni dei lavoratori portuali
C’è un’importante precisazione che bisogna fare necessariamente per quelle società cooperative che sono attive in ambito portuale: in effetti, queste ultime non sono tenute in alcun modo al pagamento dei contributi che si riferiscono alla cassa integrazione. Da dove deriva questa constatazione? La spiegazione la si può avere dalla lettura accurata del recente interpello del Ministero del Lavoro, molto impegnato in questi giorni proprio sul fronte degli ammortizzatori sociali. Il documento in questione, infatti, è intervenuto prontamente per rispondere in maniera adeguata alle richieste della Filt-Cgil, la quale aveva chiesto delle delucidazioni proprio in merito all’applicabilità o meno dell’obbligo di contribuzione in questi casi. La cassa integrazione presa in esame è la cosiddetta Cig (l’acronimo sta a indicare la Cassa Integrazione Guadagni), prevista in modo espresso dalla Legge 407 del 1990 (il testo normativo dedicato alle assunzioni agevolate.